IL GOVERNATORE Visto l'art. 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci delle aziende di credito, in conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; Visto l'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci degli istituti di credito speciale, in conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che ha esteso alle imprese finanziarie e alla materia dei bilanci consolidati i poteri normativi di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23; Visti gli articoli 5 e 41, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, di attuazione delle direttive CEE n. 86/635 e n. 89/117 relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari e alla pubblicita' dei documenti contabili delle succursali italiane di intermediari esteri; Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 435830 del 24 giugno 1992; Dispone: Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato degli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli enti finanziari di cui all'art. 1, comma secondo, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (societa' finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356) sono redatti secondo le istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali istruzioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1922. Roma, 15 luglio 1992 Il Governatore: CIAMPI DISPOSIZIONI TRANSITORIE L'art. 32 del decreto legislativo n. 87/92 ("decreto"), che disciplina il calcolo delle differenze di consolidamento, stabilisce, al secondo comma, che la compensazione tra il valore della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa controllata puo' essere effettuata sulla base dei valori riferiti alternativamente: a) alla data in cui tale impresa e' inclusa per la prima volta nel consolidamento; b) alla data di acquisizione della partecipazione. Al riguardo e con riferimento al bilancio consolidato di prima applicazione del "decreto", si fa presente quanto segue: 1) gli enti capogruppo che optino per il criterio sub a) utilizzeranno i valori delle partecipazioni e dei patrimoni netti esistenti alla data di riferimento del primo bilancio consolidato redatto ai sensi del "decreto"; 2) gli enti capogruppo che decidano, invece, di adottare il criterio sub b), potranno tener conto dell'ammortamento delle eventuali differenze positive, gia' effettuato nei bilanci consolidati pubblicati, volontariamente o per effetto di specifiche disposizioni, prima dell'applicazione del "decreto". Tale possibilita' e' ammessa se le modalita' di calcolo delle differenze di consolidamento (definizione di patrimonio netto; imputazione, per quanto possibile, delle differenze agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese controllate) e il periodo di ammortamento adottati nei suddetti bilanci consolidati siano coerenti con quelli previsti dal "decreto". In particolare, ove il periodo di ammortamento sia superiore a 5 anni, gli enti capogruppo dovranno motivare adeguatamente nella nota integrativa tale maggiore durata (cfr. art. 16, comma 2, del "decreto"). I criteri suddetti andranno adottati anche per il trattamento delle differenze di patrimonio netto derivanti dall'applicazione del metodo di cui all'art. 36 del "decreto".