IL GOVERNATORE
  Visto l'art. 32, primo comma, lettera a), del  regio  decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, che
attribuisce  alla  Banca  d'Italia il potere di emanare istruzioni in
materia di forme tecniche dei bilanci delle aziende  di  credito,  in
conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
  Visto  l'art.  14,  secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n.
23,  che  attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il  potere  di  emanare
istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci degli istituti di
credito  speciale,  in  conformita'  delle deliberazioni del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio;
  Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 29  dicembre  1990,  n.
428,  che  ha  esteso  alle  imprese  finanziarie  e alla materia dei
bilanci consolidati i poteri normativi  di  cui  all'art.  32,  primo
comma,  lettera  a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni e integrazioni e all'art. 14, secondo comma,
della legge 10 febbraio 1981, n. 23;
  Visti gli articoli 5 e 41, secondo comma, del  decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, di attuazione delle direttive CEE n. 86/635 e
n.  89/117  relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati
degli enti  creditizi  e  degli  altri  istituti  finanziari  e  alla
pubblicita'  dei  documenti  contabili  delle  succursali italiane di
intermediari esteri;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 435830  del  24  giugno
1992;
                              Dispone:
  Il  bilancio  dell'impresa  e  il  bilancio  consolidato degli enti
creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29  del  regio  decreto-
legge   12   marzo  1936,  n.  375,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e degli  enti  finanziari  di  cui  all'art.  1,  comma
secondo,  lettera  b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
(societa'  finanziarie  capogruppo  dei  gruppi  creditizi   iscritti
nell'albo  di  cui  all'art.  28  del decreto legislativo 20 novembre
1990, n.  356)  sono  redatti  secondo  le  istruzioni  allegate  che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
  Tali  istruzioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e
dal bilancio consolidato relativi al  primo  esercizio  successivo  a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1922.
  Roma, 15 luglio 1992
Il Governatore: CIAMPI
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
  L'art.  32  del  decreto  legislativo  n.  87/92  ("decreto"),  che
disciplina il calcolo delle differenze di consolidamento, stabilisce,
al  secondo  comma,  che  la  compensazione  tra  il   valore   della
partecipazione   e   la  corrispondente  quota  di  patrimonio  netto
dell'impresa controllata puo' essere effettuata sulla base dei valori
riferiti alternativamente: a)  alla  data  in  cui  tale  impresa  e'
inclusa  per  la  prima  volta  nel  consolidamento;  b) alla data di
acquisizione della partecipazione.
  Al riguardo e con riferimento  al  bilancio  consolidato  di  prima
applicazione del "decreto", si fa presente quanto segue:
   1)  gli  enti  capogruppo  che  optino  per  il  criterio  sub  a)
utilizzeranno i valori delle partecipazioni  e  dei  patrimoni  netti
esistenti  alla  data  di  riferimento del primo bilancio consolidato
redatto ai sensi del "decreto";
   2) gli enti  capogruppo  che  decidano,  invece,  di  adottare  il
criterio   sub  b),  potranno  tener  conto  dell'ammortamento  delle
eventuali  differenze   positive,   gia'   effettuato   nei   bilanci
consolidati  pubblicati,  volontariamente o per effetto di specifiche
disposizioni,   prima   dell'applicazione   del    "decreto".    Tale
possibilita'  e'  ammessa se le modalita' di calcolo delle differenze
di consolidamento (definizione di patrimonio netto; imputazione,  per
quanto  possibile,  delle  differenze agli elementi dell'attivo e del
passivo delle imprese  controllate)  e  il  periodo  di  ammortamento
adottati  nei  suddetti bilanci consolidati siano coerenti con quelli
previsti  dal  "decreto".  In  particolare,   ove   il   periodo   di
ammortamento  sia  superiore  a  5 anni, gli enti capogruppo dovranno
motivare adeguatamente nella nota integrativa  tale  maggiore  durata
(cfr. art. 16, comma 2, del "decreto").
  I criteri suddetti andranno adottati anche per il trattamento delle
differenze di patrimonio netto derivanti dall'applicazione del metodo
di cui all'art. 36 del "decreto".